Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 66
(Tartufi - Elencazione specie – Calendario raccolta)
1. I tartufi freschi destinati al consumo ed al commercio riguardano esclusivamente le seguenti specie
del genere Tuber e la loro ricerca e raccolta è consentita secondo il calendario di cui al presente
articolo:
a) Tartufo bianco (Tuber magnatum Pico), dal 1 ottobre al 15 gennaio;
b) Tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo, fatto salvo quanto previsto all’ articolo 17, comma 3;
c) Tartufo nero liscio (Tuber macrosporum Vitt.), dal 15 ottobre al 31 dicembre;
d) Tartufo bianchetto o marzuolo (Tuber borchii Vitt.), dal 15 gennaio al 15 aprile;Per i comuni indicati all'articolo 17, comma 3, la chiusura è anticipata al 15 marzo ad eccezione dei comuni individuati con apposita delibera di Giunta su richiesta delle associazioni riconosciute competenti per territorio;
e) Tartufo nero d’inverno o trifola nera (Tuber brumale Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo;
f) Tartufo moscato (Tuber brumale var. moschatum De Ferry), dal 15 novembre al 15 marzo;
g) Tartufo d’estate o Scorzone (Tuber aestivum Vitt.), dal 15 maggio al 15 settembre e dal 15 ottobre al 31 dicembre.
Per i comuni indicati al comma 3 dell’articolo 17, l’apertura è posticipata al 1 giugno e la chiusura al 15 settembre;
h) Tartufo uncinato (Tuber aestivum var uncinatum Chatin), dal 1 ottobre al 15 marzo;
i) Tartufo nero ordinario (Tuber mesentericum Vitt.), dal 1 ottobre al 31 gennaio.
2. Nelle zone di produzione del tartufo bianco (Tuber magnatum), individuate dall’articolo 10, comma
2, lett. a), è vietata la raccolta di qualsiasi altra specie dal 1 gennaio al 15 febbraio, fatta eccezione
per il tartufo bianchetto o marzuolo.
Art. 17
(Modalità per la raccolta dei tartufi)
1. La ricerca del tartufo può essere effettuata solo con l’ausilio del cane a ciò addestrato, ed ogni
raccoglitore autorizzato all’ attività di ricerca o raccolta può condurre al massimo due cani.
2. Per la raccolta del tartufo deve essere impiegato il vanghetto (o vanghella) con lama
inamovibile dal manico, di larghezza non superiore a 4 centimetri per un massimo di 15
centimetri di altezza con la punta rotondeggiante.
3. Nei comuni della Provincia dell’Aquila, in alternativa al vanghetto (o vanghella), di cui al comma 2, è concesso l’utilizzo di uno zappetto rotondeggiante di lunghezza non superiore a 15 centimetri e con un diametro massimo di 1,5 centimetri con un manico inamovibile non superiore a 50 centimetri.
3 bis. È vietato aggiungere agli attrezzi indicati nei commi 2 e 3 staffe o appendici varie.".
4. La Regione Abruzzo non riconosce gli eventuali danni, ove accertati, ai terreni ricadenti nel
territorio dei comuni in cui è permesso l’utilizzo dello zappetto per la ricerca e la raccolta dei
tartufi.
5. E’ fatto divieto dell’uso dello zappetto per la raccolta del tartufo bianco (Tuber Magnatum Pico).
DELIBERA REGIONALE ABRUZZO N.383/23
Delibera Regionale n.383 del 10. 07. 2023. avente per Oggetto:
DGR 478/2018 approvazione misure di conservazione sito - specifiche, per la tutela dei siti della rete natura 2000 della Regione Abruzzo, per il SIC: It. 7110205 Parco Nazionale d'Abruzzo. Aggiornamento, a pagina 3, nella parte narrativa, al capoverso introdotto da "verificato che", DELE: secondo il seguente calendario è possibile la ricerca e raccolta del tartufo nelle zone SIC confinanti con il Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise:
Dal 15 novembre al 15 di marzo per tartufo nero pregiato ( Tuber Melanosporum Vitt.);
Dal 15 di novembre al 15 gennaio (art. 2 L.R. 66/2012) per il tartufo bianco ( Tuber Magnatum Pico);
Dal primo novembre al 31 gennaio tartufo nero ordinario (Tuber mesentericum);
Dal 1 novembre al 15 marzo tartufo uncinato (Tuber Aestivum Var. uncinantum).
LEGGE 21 novembre 2000, n. 353
Legge-quadro in materia di incendi boschivi.
note: Entrata in vigore della legge: 1-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/11/2021)
FUNZIONI AMMINISTRATIVE
E SANZIONI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
ABROGAZIONE DI NORME
ED ENTRATA IN VIGORE
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Testo in vigore dal: 9-11-2021
Art. 10
Divieti, prescrizioni e sanzioni
1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità' e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.
SONO ALTRESÌ VIETATI PER DIECI ANNI, LIMITATAMENTE AI SOPRASSUOLI DELLE ZONE BOSCATE PERCORSI DAL FUOCO, IL PASCOLO E LA CACCIA ED E', ALTRESI', VIETATA, PER TRE ANNI, LA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.
1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. ((I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacita' tecniche)). Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.
3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a ((euro 45)) e non superiore a ((euro 90)) e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a ((euro 300)) e non superiore a ((euro 600)). Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale.
4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), ((l'inottemperanza ai quali)) può determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio.
6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a ((euro 5.000 e non superiore a euro 50.000)). Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.
7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attivita'.
8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.